Si ricorda che l’art. 3, comma 3, del DL n.73/2017 dispone che la regolarità vaccinale è requisito di accesso per le scuole dell’infanzia: ciò vuol dire che in assenza di regolarizzazione degli adempimenti vaccinali obbligatori, l’alunno/a non potrà frequentare la scuola dell’infanzia e decade l’iscrizione.
Per gli altri gradi di istruzione la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso e l’alunno/a potrà comunque frequentare, ma si ricorda che la normativa prevede una sanzione amministrativa da parte degli organi competenti per il mancato rispetto degli obblighi vaccinali.
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